Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 30 settembre 2021, ha sospeso l’esecutività delle delibere con le quali l’assemblea di un condominio milanese di dodici palazzine aveva approvato lavori edili per 33 milioni e mezzo di euro (pur in gran parte ammortizzabili con il beneficio fiscale previsto dall’art. 119 del D.L. 24/2020), in quanto non adottate all’unanimità.
Nonostante l’intervento progettato sarebbe stato migliorativo sia sotto il profilo del risparmio energetico, sia tenuto conto delle condizioni dell’edificio, alcuni condomini hanno proposto reclamo avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale rigettava la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività delle delibere.
La questione riguarda la lesione del decoro architettonico, in quanto si lamentava che la soluzione tecnica approvata “alterava sensibilmente lo stato di fatto, essendone difforme per colori, materiali e introduzione di nuovi elementi architettonici”. Per “decoro architettonico” si intende «l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico» (Cass. civ., n. 18928/2020).
Per la sua violazione, è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità. Nel caso dell’installazione del cappotto termico, è indubbio che l’aspetto estetico che caratterizza le facciate del Condominio subirebbe una definitiva compromissione per effetto degli interventi progettati.
In questo caso, la delibera che approva innovazioni lesive del decoro architettonico necessita del consenso unanime dei condomini, che non vi è stato. Infatti, il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 del Codice civile, è incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato.
Inoltre, la disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal d.l. n. 34/2020, in quanto «l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato» (Cass. civ., n. 10371/2021).
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