Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 30 luglio 2020, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo che introduce la possibilità di procedere al sequestro delle somme detenute su conti correnti esteri, al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.Il provvedimento, finalizzato ad adeguare la normativa italiana al Regolamento UE 655/2014, è ora all’esame delle commissioni parlamentari, e dovrebbe prevedere l’introduzione di un nuovo strumento, denominato “ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari”, idoneo ad assicurare l’esecuzione forzata del credito mediante trasferimento o prelievo delle somma detenute su un conto corrente bancario acceso in uno Stato membro diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e da quello in cui è domiciliato il creditore.La schema del decreto disciplina anche la ricerca delle informazioni inerenti ai conti correnti bancari tenuti all’estero.L’autorità competente per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo sarà generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa, mentre per l’acquisizione delle informazioni sui conti correnti sarà competente il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.Il procedimento che porterà all’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo avverrà inaudita altera parte, cioè senza l’audizione del debitore.Contro il provvedimento che respinge la richiesta di sequestro conservativo sarà poi possibile proporre ricorso al Tribunale in composizione collegiale.L’ordinanza europea di sequestro conservativo sarà quindi eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi, successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore.Al debitore saranno comunque garantiti idonei mezzi di ricorso (ed, eventualmente, di reclamo contro le decisioni emesse in sede di ricorso), da presentare al medesimo Giudice che ha emesso l’ordinanza, ai fini del bilanciamento dei contrapposti interessi di quest’ultimo.