Con l’entrata in vigore, martedì 22 agosto, dei due decreti del Ministero della Giustizia pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 agosto, vengono attuate le nuove misure previste dalla riforma della giustizia per incentivare la risoluzione alternativa delle controversie mediante l’utilizzo di mediazione e negoziazione assistita.
Si tratta di due procedure con cui le parti in lite cercano di trovare un accordo al di fuori del processo, con l’aiuto di un mediatore (nel caso della mediazione) o dei rispettivi avvocati (nel caso della negoziazione assistita).
La prima è condizione di procedibilità (cioè è obbligatorio tentarla) per le controversie in alcune materie (tra cui il condominio, la proprietà e gli altri diritti reali, le successioni ereditarie, la locazione, il risarcimento del danno da responsabilità medica ed i contratti di assicurazione), mentre la seconda lo è per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e per i pagamenti fino a 50.000 euro.
Le misure adottate al fine di rendere più appetibile la mediazione prevedono:
- un credito d’imposta fino a 600 euro (300 in mancanza di accordo) a copertura dell’indennità pagata agli organismi di mediazione; se la mediazione è condizione di procedibilità, nella cifra rientra anche la parcella dell’avvocato;
- un credito d’imposta fino a 518 euro nelle mediazioni delegate dal Giudice, a copertura del contributo unificato versato per il giudizio estinto a seguito dell’eventuale accordo;
- un credito d’imposta per gli organismi di mediazione per recuperare le indennità non versate dalle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita è stato invece confermato il credito d’imposta (già esistente) fino a 250 euro per il compenso del legale, qualora la procedura abbia esito positivo.
Viene poi riconosciuta, per entrambe le procedure, la possibilità per i non abbienti di accedere al patrocinio a spese dello Stato, ma solo se la mediazione o la negoziazione assistita sono condizioni di procedibilità, e se le stesse si chiudono con un accordo.
Queste misure, secondo l’intenzione del legislatore, dovrebbero accrescere l’appeal delle procedure alternative, che già prima della riforma avevano registrato un andamento positivo, con un +2,1% di mediazioni avviate nel 2022 rispetto al 2018 (trend confermato in crescita anche nei primi tre mesi di quest’anno) ed un +15% di negoziazioni assistite nel raffronto tra il 2018 ed il 2021.
Recent Comments