Con la sentenza n. 248 del 8 febbraio 2022 il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domanda proposta da un lavoratore assistito dallo studio legale Prospettiva Diritto, ha stabilito che sono inefficaci quegli atti che il datore di lavoro pone in essere per spogliarsi dei beni al fine di modificare, anche solo qualitativamente, la propria situazione patrimoniale, recando pregiudizio al lavoratore titolare del diritto al risarcimento a seguito di un infortunio subito sul luogo di lavoro.
Nel caso di specie il datore di lavoro, in pendenza del giudizio risarcitorio avviato dal lavoratore, aveva stipulato una serie di atti con la moglie, in particolare: una convenzione matrimoniale con la quale i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni, un atto costitutivo di società agricola semplice con cui la moglie diveniva socia di maggioranza ed un atto di conferimento in detta società di tutti i terreni di proprietà.
Il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto che, da un lato, atti di questo tipo sono tali da rendere più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito; dall’altro, ha accertato la consapevolezza in capo al debitore-disponente di recare un pregiudizio alle ragioni creditorie, ritenendo, così, sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
Per effetto della convenzione e dell’atto di conferimento (peraltro, redatti nello stesso giorno) il lavoratore ha visto notevolmente diminuita la garanzia patrimoniale del proprio credito, anzitutto da un punto di vista quantitativo, con un evidente pregiudizio nei suoi confronti, motivi per i quali il Giudice ha integralmente accolto la domanda del lavoratore ed ha riconosciuto l’inefficacia dei suddetti atti verso lo stesso.
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