Delle violazioni del regolamento di condominio rispondono sia i singoli condomini trasgressori che l’amministratore in proprio, ma non anche il condominio nel suo complesso.
È quanto ha stabilito la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 18 novembre 2021 n. 35315.
Nella vertenza definita dalla pronuncia in commento, la ricorrente lamentava l’immissione di arbusti e fogliame – provenienti da altre unità condominiali – sul proprio terrazzo, nonché l’inerzia dell’amministratore seguita alle numerose segnalazioni e richieste di intervento.
Ai sensi dell’art. 1130 co. 1 n. 1 c.c., l’amministratore è tenuto a curare l’osservanza del regolamento di condominio, e l’omesso adempimento di tale obbligo, secondo la Suprema Corte, determina la responsabilità del gestore per i danni cagionati dalla sua negligenza.
Al contrario (come già affermato da Cass. sez. II, 16 febbraio 2004, n. 2943) non vi è ragione per cui tutti i partecipanti al condominio debbano rispondere in sede risarcitoria delle violazioni poste in essere da singoli condomini.
In definitiva, l’omesso adempimento dell’obbligo dell’amministratore di curare l’osservanza del regolamento di condominio produce due conseguenze: la responsabilità in capo ai soli singoli trasgressori, e la responsabilità dell’amministratore nei confronti dei condòmini.
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