Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9769 del 26 maggio 2020, hanno stabilito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando l’esposizione volontaria di quest’ultimo ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso.Le Sezioni Unite chiudono così il contrasto giurisprudenziale sul punto in senso contrario rispetto alla tesi fino ad oggi prevalsa, che escludeva la colpa del mittente qualora l’assegno fosse munito di clausola di non trasferibilità.I Giudici chiariscono che, da un lato, esistono numerosi metodi di pagamento che consentirebbero di evitare di fare ricorso all’assegno nei pagamenti “a distanza” e, dall’altro, che la scelta di ricorrere alla spedizione ordinaria, a fronte di altre modalità che consentirebbero maggiori garanzie (quali la posta raccomandata e la posta assicurata), comporta l’esposizione volontaria (e la conseguente accettazione) da parte del mittente ai rischi connaturati a tale modalità.