In caso di gravi vizi occulti, manifestatisi entro 6 mesi dall’acquisto di un’auto usata, la società venditrice è responsabile per il danno subito dall’acquirente, se non prova che i vizi non erano presenti al momento della consegna dell’auto.È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 13148/20, depositata il 30 giugno 2020.Secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica.Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 129 e ss. cod. cons., il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, e manifestatosi entro due anni dalla stessa.I difetti manifestatisi entro i primi 6 mesi si presumono peraltro già esistenti al momento della consegna, salvo che il vizio risulti incompatibile con la natura del bene e salva, in ogni caso, la possibilità per il venditore di fornire la prova contraria.In tal caso il consumatore potrà quindi limitarsi ad allegare la sussistenza del vizio, gravando sul venditore l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.Decorso tale termine, il consumatore che agisce in giudizio dovrà provare che il difetto fosse presente sin dal momento della consegna, non potendo limitarsi alla sua semplice allegazione.