Con l’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 64 del 6 luglio 2020, in vigore dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020, in tutto il territorio regionale sono state inasprite le sanzioni per la violazione dell’obbligo di isolamento fiduciario, e previste ulteriori forme di controllo con particolare riferimento ai viaggi all’estero per esigenze lavorative.Ad oggi, secondo quanto previsto dalla normativa statale, l’isolamento fiduciario è obbligatorio:a) in caso di provvedimento dell’autorità sanitaria che colloca in quarantena coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19;b) in caso di rientro o ingresso in Italia da paesi non UE e non Schengen;c) in caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5°C, con obbligo di comunicazione al medico curante;Sempre secondo la normativa statale, la violazione dell’obbligo di isolamento fiduciario è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00, nelle ipotesi di cui al precedente punto a), e con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 1.000,00, nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c).L’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 64 del 6 luglio 2020 prevede ora espressamente, in aggiunta alle predette misure statali, che:1) in caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio, e dovrà proseguire in caso di accertamento di positività;2) in caso di rientro in Veneto da paesi non UE e non Schengen, l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;3) in caso di compresenza di sintomi di infezione respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5 °C, il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento.In relazione al numero di conviventi nell’abitazione, l’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento potrà anche disporre che lo stesso sia trascorso presso strutture alternative individuate dall’Azienda medesima, con oneri a carico dell’interessato.In caso di violazione delle predette norme, anche per effetto dell’uscita dal luogo di isolamento, al trasgressore sarà applicata la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000,00.Saranno inoltre obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese non UE e non Schengen per comprovati motivi di lavoro.Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’Azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo, fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.È vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario.In caso di violazione delle predette norme, al datore di lavoro sarà applicata la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000,00 per ciascun lavoratore dell’azienda.Le Aziende Ulss ed ogni altro organo che accertino la violazione delle precedenti norme è obbligato a presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria.È altresì obbligatoria la comunicazione al Sindaco, al Prefetto ed agli organi di Polizia Giudiziaria dell’elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all’isolamento, ai fini dei relativi controlli.Infine, i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone, devono segnalare immediatamente agli organi di Polizia Giudiziaria il nominativo del soggetto stesso.